Quelli della Via APS

Statuto

Associazione di Promozione Sociale — Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Approvato all'unanimità · Genova, 10 maggio 2026 · Registrato all'Agenzia delle Entrate

Questa pagina riporta il testo integrale degli articoli dello Statuto. Per tutela della riservatezza, i dati anagrafici dei soci fondatori contenuti nell'atto costitutivo (indirizzi, codici fiscali, date di nascita) non sono pubblicati. Il documento originale firmato e registrato è conservato presso la sede dell'associazione ed è disponibile ai soci che ne facciano richiesta.

Art. 1 Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS"), del Codice civile e della normativa vigente, l'Ente del Terzo Settore denominato "Quelli della Via APS", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Genova, in Via dei Narcisi 160/32, CAP 16148. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione può istituire, con delibera dell'Organo di amministrazione, sedi secondarie, operative o di rappresentanza, anche all'estero, in particolare nei territori interessati dai cammini e dalle attività promossi dall'associazione.

Art. 2 Finalità e attività di interesse generale

L'associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai valori universali del cammino come esperienza umana di ricerca interiore, incontro tra culture, cura del territorio e sobrietà.

L'associazione prende il proprio nome dall'appellativo con cui, negli Atti degli Apostoli, erano designati i primi seguaci della Via — "Quelli della Via" — intendendo la Via come metafora universale del cammino interiore e della direzione che ogni essere umano sceglie per sé. L'associazione è aperta a persone di ogni cultura, tradizione spirituale, orientamento filosofico e credo religioso, accomunate dalla scelta del cammino come forma di vita, di ricerca e di incontro.

L'associazione promuove, valorizza e custodisce in via principale la Via di Giovanni Battista, itinerario che congiunge il Santuario di Madonna del Laghet (Alpi Marittime, Francia) e la città di Lucca alla Cattedrale di San Lorenzo in Genova, che custodisce le reliquie di Giovanni Battista, figura storica e simbolica di riferimento del percorso. La Via di Giovanni Battista è un itinerario culturale, spirituale e storico di rilevanza europea, che si inserisce nel sistema dei grandi cammini del continente, con Genova come luogo di congiunzione tra la Via Francigena e i cammini verso Santiago de Compostela.

L'associazione può altresì promuovere altri cammini, itinerari culturali e percorsi a piedi o in bicicletta coerenti con le proprie finalità, nonché ogni iniziativa di valorizzazione del territorio, dell'ospitalità e della mobilità lenta.

L'associazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 comma 1 del CTS:

In particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, l'associazione si propone di:

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione può aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, e collaborare con enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 3 Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo precedente, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del CTS e dalla normativa vigente. Spetta all'Organo di amministrazione documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività.

Art. 4 Convenzioni con enti pubblici e collaborazioni istituzionali

L'associazione può stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche — Regione, Province, Comuni, Enti Parco, Comunità Montane e altri enti territoriali — ai sensi dell'art. 56 del CTS, per lo svolgimento di attività di interesse generale in conformità alle proprie finalità statutarie.

L'associazione può altresì concludere accordi di collaborazione, protocolli d'intesa e convenzioni operative con enti e organizzazioni quali: Club Alpino Italiano (CAI) e sue sezioni, organizzazioni di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, ANPAS, AGESCI e altri enti scout, Ferrovie dello Stato e gestori di infrastrutture di mobilità, associazioni di pellegrinaggio italiane e straniere, fondazioni bancarie e culturali, istituti universitari e di ricerca, enti religiosi di qualsiasi confessione, e ogni altro soggetto pubblico o privato che condivida le finalità dell'associazione.

L'associazione può partecipare, in qualità di capofila o di partner, a programmi e bandi di finanziamento nazionali ed europei, ivi inclusi i programmi Interreg di cooperazione territoriale transfrontaliera, i fondi FESR, FEASR e i programmi del Consiglio d'Europa per gli Itinerari Culturali.

Tutte le convenzioni, i protocolli e gli accordi di collaborazione sono deliberati dall'Organo di amministrazione, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di definire indirizzi generali in materia.

Art. 5 Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 6 Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

L'associazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

Il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 Associati: categorie, ammissione ed esclusione

L'associazione è a carattere aperto e accoglie persone di qualsiasi nazionalità, cultura, tradizione spirituale, orientamento filosofico e credo religioso. Non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di alcuna natura in relazione all'ammissione degli associati. Non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega in alcuna forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Sono associati le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale, ai sensi del CTS, che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, il quale delibera alla prima seduta utile. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, e comunque nei limiti di quanto previsto dal CTS.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie, tutte con pari diritti e pari doveri associativi:

La distinzione tra categorie è esclusivamente economica, in ragione della quota versata, e non comporta alcuna limitazione dei diritti associativi né alcuna distinzione di rango tra i camminatori e i pellegrini nell'ambito delle attività dell'associazione: tutti i percorritori della Via sono uguali.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera. L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera alla successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie presentate per iscritto; mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti; morte, o cessazione dell'attività o perdita dei requisiti di legge per gli enti; esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi. Il recesso ha effetto con la presentazione della comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Non è richiesto preavviso. La quota associativa versata per l'anno in corso non è rimborsabile.

Art. 8 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Gli associati hanno diritto di: partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati; godere del pieno elettorato attivo e passivo; essere informati sulle attività dell'associazione; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione sulle tipologie e i massimali di spesa rimborsabile; recedere dall'associazione; esaminare i libri sociali previa richiesta scritta.

Gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e i regolamenti interni; rispettare le delibere degli organi sociali; partecipare alla vita associativa; versare la quota associativa nei termini stabiliti; non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

Art. 9 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ai sensi dell'art. 17 del CTS. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse dell'associazione, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti con delibera dell'Organo di amministrazione. Rientrano tra le spese rimborsabili, a titolo esemplificativo: trasferte e trasporti, pernottamenti, pasti durante le attività, acquisto di materiali e attrezzature per l'associazione, attivazione e mantenimento di strumenti digitali necessari all'attività associativa (tra cui firma digitale, caselle PEC, abbonamenti a piattaforme), spese assicurative connesse all'attività volontaria. I rimborsi avvengono previa presentazione di documentazione giustificativa (ricevute, fatture, scontrini). Per spese non documentabili è ammesso il rimborso forfettario nei limiti di €10,00 giornalieri e €150,00 mensili, previa autocertificazione e delibera dell'Organo di amministrazione che identifichi le tipologie di attività per cui è ammessa tale modalità.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS. L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Art. 10 Organi sociali

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea degli associati; l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo); il Presidente; l'Organo di controllo (eventuale); l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 11 Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto tra i presenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta necessario, nonché su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o dell'Organo di amministrazione. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto — anche a mezzo posta elettronica o PEC — inviato almeno otto giorni prima della data fissata, contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione (non prima di ventiquattro ore dalla prima).

L'Assemblea può svolgersi, in tutto o in parte, mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza o audioconferenza), a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire nella discussione e di esprimere il voto in modo simultaneo. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante.

Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli associati e in regola con la quota associativa. Ciascun associato ha un voto. È ammessa la delega scritta ad altro associato, con limite massimo di tre deleghe per delegatario. I voti sono di norma palesi, tranne per la nomina o revoca delle cariche, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per modifiche dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida con almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali; approva il bilancio e il bilancio sociale; delibera su responsabilità, esclusioni, modifiche statutarie, scioglimento, trasformazione, fusione, scissione; determina annualmente l'importo delle quote associative per categoria; approva i regolamenti interni; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 12 Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea e composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove, determinato dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

L'Organo di amministrazione governa l'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente — anche in videoconferenza — e ogni volta se ne ravvisi la necessità. La convocazione è inviata per iscritto almeno otto giorni prima, salvo urgenza. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica. Alla sostituzione si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo a elezione nella prima Assemblea utile.

L'Organo di amministrazione: elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente; amministra l'associazione; predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; realizza il programma di lavoro e autorizza la spesa; cura i libri sociali di sua competenza; decide su eventuali contratti di lavoro; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; è responsabile degli adempimenti RUNTS; stipula protocolli, convenzioni e accordi istituzionali; può istituire comitati tecnici, consultivi o territoriali, anche a carattere transfrontaliero.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La carica di componente dell'Organo di amministrazione è incompatibile con quella di componente dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti. I componenti dell'Organo di amministrazione si astengono dal partecipare alla discussione e alla votazione di delibere in cui abbiano un interesse, anche indiretto, personale o familiare, dandone preventiva comunicazione agli altri componenti, che ne danno atto a verbale.

Art. 13 Il Presidente: poteri, responsabilità e tutele

Il Presidente dell'associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Al fine di tutelare il Presidente da responsabilità personali, l'Organo di amministrazione definisce, con apposita delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla costituzione dell'associazione e da aggiornare annualmente, una soglia di spesa entro la quale il Presidente può agire in autonomia nell'ordinaria amministrazione. Per impegni di spesa, obbligazioni o contratti che superino tale soglia è richiesta la previa delibera autorizzativa dell'Organo di amministrazione. Gli atti compiuti dal Presidente entro i limiti stabiliti e in conformità alle delibere degli organi sociali sono atti dell'associazione e non generano responsabilità personale del Presidente.

Solo in caso di necessità e urgenza il Presidente può assumere provvedimenti eccedenti i limiti ordinari, dandone immediata comunicazione ai consiglieri e sottoponendoli a ratifica dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni. In assenza di ratifica, il Presidente è tenuto a rimuovere gli effetti dell'atto nei limiti del possibile.

L'Organo di amministrazione può deliberare, a carico dell'associazione, la stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile degli amministratori (polizza D&O — Directors & Officers), a copertura delle spese legali e dei risarcimenti derivanti da azioni promosse nei confronti del Presidente o dei membri dell'Organo di amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni, nei limiti della normativa vigente.

L'Organo di amministrazione può destituire il Presidente dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di impossibilità.

Art. 14 Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Qualora l'Assemblea gli assegni anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, e sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 15 Organo di revisione legale dei conti

Nominato solo ai sensi dell'art. 31 del CTS. È formato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo.

Art. 16 Risorse economiche

L'associazione trae le proprie risorse da: quote associative; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi da convenzioni; rendite patrimoniali; raccolta fondi; proventi di attività di interesse generale e attività diverse nei limiti di legge; ogni altra entrata ammessa dal CTS.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nel rispetto degli artt. 16, 17 e 36 del CTS. L'associazione si dota di apposito conto corrente bancario o postale intestato all'associazione.

Art. 17 Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre dell'anno di costituzione.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal CTS. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal CTS e documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

Art. 18 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del CTS, ivi compresi il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di amministrazione, e il registro dei volontari.

Art. 20 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art. 21 Rinvio

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'Assemblea può deliberare un regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente.

Genova, 10 maggio 2026 — Il Presidente, Adelmo Bucci